La sentenza sancisce che la denominazione è valida solo per i prodotti di origine animale.
Vale non solo per il latte, ma anche per yogurt e formaggi. La denominazione è riservata esclusivamente ai prodotti di origine animale. La sentenza ribadisce in sostanza quanto prevede il Regolamento Ue in materia.
“I prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come “latte”, “crema di latte” o “panna”, “burro”, “formaggio” e “yogurt”, che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale.
Ciò vale anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive, che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione”.
Tutto nasce da una vicenda che riguarda la società tedesca TofuTown, che produce e distribuisce alimenti vegetali con le denominazioni «Soyatoo burro di tofu», «formaggio vegetale», «Veggie-Cheese», «Cream», e con altre denominazioni simili.
Rispondendo alla richiesta della giustizia tedesca, la Corte ha oggi stabilito che la normativa europea riserva le denominazioni come “latte”, “crema di latte”, “burro”, “formaggio” e “yogurt” unicamente ai prodotti lattiero caseari, vale a dire i prodotti derivati dal latte vaccino.
Il latte di soia e il latte di riso, da oggi potranno quindi continuare ad essere commercializzati solo se sulle confezioni non compare la dicitura “latte”.
Latte di mandorla e latte di cocco
La sentenza della Corte di Giustizia europea non riguarda il latte di mandorla ed il latte di cocco. Si può continuare a chiamarli così. Anche se nulla hanno a che fare con il latte vaccino.
immagine latte di soia via shutterstock